villeveneteacaeranoVille Venete a Caerano di San Marco (a cura di Valmi Volpato) |
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"I Di Rovero e la villa di Caerano"
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Il lavoro nelle terre dei Di RoveroDivieti e obblighi per il conduttore di terre agricole nel 1600 e nel 1700Le cose che il conduttore non avrebbe dovuto fare, secondo una testimonianza del 1614I Roveri nel 1614 lamentano di aver subito dagli inquilini, i veneziani Gradenigo, dei danni nelle loro terre di Caerano, che riguardano innanzi tutto gli arbori vivi et poloni de nogare et altri arbori che sono stati tagliati. Nella contestazione essi parlano del taglio di 27 alberi di noce, dai quali se poteva cavar alla summa de stare 16 nose più o meno segondo li anni. Denunciano poi il danno dovuto al trasferimento maldestro da una parte all'altra dell'orto di 6000 giovanissime piantine di vite, con la conseguenza di far morire moltissime piantine et quelli pochi restati sono statti mangiati dalli animali. Aggiungono che la medesima sorte è accaduta a diverse piantine di gelso (morereti di un anno). Chiedono il risarcimento anche per la distruzione della recinzione dell'orto che ora è destropato, mentre prima era chiuso da canne e da diversa sorta di legne. Vogliono spiegazioni convincenti per la sparizione di 600 viti, di un'intera siepe posta all'inizio del frutteto e di alcune attrezzature (porte, chiavi, serrature, botti, rastrelli). Contestano che sia stato effettuato il taglio non autorizzato dei rami degli alberi di noce e di altri arbusti boni e che il terreno prativo di 4 campi sia stato trasformato in terreno arativo e si siano coltivati avena e miglio, in maniera contraria a quella prevista dal contratto di locazione. Concludono l'elenco dei danneggiamenti subiti con la denuncia della perdita di una gran quantità di pesci presenti nella peschiera, che ora non si attrova averne più un capo. Chiaramente i veneziani Gradenigo rispondono alle contestazioni dei Di Rovero, scaricando ogni responsabilità dell'accaduto al contadino a cui essi hanno affidato i lavori della campagna. Compiti dei nuovi conduttori secondo un contratto d'affitto del 1616Nel contratto d'affitto delle terre ai signori veneziani Girardi, sottoscritto nel 1616, si prevedono in dettaglio alcuni lavori che devono essere eseguiti dai nuovi fittavoli e si conviene che le relative spese siano riconosciute e compensate al momento del pagamento del canone d'affitto. Poiché i "signori Roveri" stessi hanno iniziato a piantare sette filari di viti appresso il brollo arativo, ora i Girardi devono allinearli convenientemente (a squarra) e realizzare altre 16 piantate ben allineate come le precedenti; questo lavoro deve essere compiuto prima della conclusione della fittanza, usando le piantine (piantini) fornite dal locatore. Un secondo lavoro che i Girardi devono eseguire è quello di intervenire all'interno del brolo vero e proprio per rimettere di piantini (di vite)... tre piantadelle... In casi come questo, è consuetudine usare le barbatelle fatte nascere e crescere nella proprietà, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a cavarle da parte del locatore o di qualche suo interveniente. Uno dei più importanti compiti affidati ai locatari è quello di procedere all'inventario ed al conteggio delle piante esistenti nella loro proprietà di Caerano. Il conteggio delle piante è una prassi molto usata nei contratti d'affitto perché è indispensabile per stabilire a fine locazione se siano avvenuti dei mancamenti o dei danni e se il locatore possa chiederne il risarcimento. Ma potrebbe anche capitare che le piante (o le attrezzature) durante il periodo di validità del contratto d'affitto siano aumentate ed allora, se i miglioramenti sono stati autorizzati, tocca al conduttore chiedere il rimborso delle spese affrontate. Nel nostro caso, nelle terre dei Rovero a Caerano, sono contati tutti gli alberi, grandi e piccoli che servono a sostenere le viti: il risultato è che nelle piantade vecchie e (nel) brollo ci sono 2931 piante grande e 483 piccole... d'ogni sorte. Si fa altrettanto con le viti: se ne contano 2240, la gran parte delle quali sono poste apreso alle sodette piante. Nel conteggio non sono comprese le viti e le piante che si trovano nelle pergole a torno alli muri di detto loco e neppure gli alberi e le viti delle piantate zovene. La media per campo, risultante dal conteggio, è di 56 viti in piena fase produttiva (forse 2-3 filari per campo) e di 85 alberi (in genere con la chioma ridotta per non impedire la maturazione dell'uva). Pur tenendo presente che l'intensità delle viti nel brolo è decisamente superiore rispetto a quella usuale nel terreno arativo, la dotazione di piante e di viti sembra in buono stato e soprattutto in tendenziale crescita. Nel complesso la condizione della campagna caeranese posseduta dai Rovero è buona e perciò appetita dai nuovi conduttori. Compiti dei nuovi conduttori secondo alcuni contratti d'affitto del 1700Ci sono giunti tre contratti di locazione datati 1709, 1710 e 1719, sottoscritti da Cristoforo di Rovero ed altri due sottoscritti alcuni anni dopo precisamente nel 1751 e nel 1756 da Liberal, figlio di Cristoforo. E' possibile esaminarli nel loro insieme, visto che le condizioni pattuite che vi sono contenute si assomigliano moltissimo, nonostante il tempo trascorso tra la sottoscrizione del primo e quella dell'ultimo contratto. I contratti hanno una durata di solito di 5 anni (solo un contratto, quello del 1719, dura 11 anni), iniziano ad essere operanti il 29 giugno (festa di S. Pietro) per quanto riguarda l'affitto delle terre, e l'11 novembre (festa di S. Martino) per quanto riguarda le case, il cortivo e l'orto. Dopo l'indicazione dei nomi del locatore e del conduttore (o dei conduttori) segue la descrizione sommaria dei beni che vengono locati. Si fa riferimento ad una possessione di terra arativa piantata e vitata ed in parte prativa, compatta e chiusa da muro, della quantità e qualità che s'attrova, con case di muro, coperte di coppi, forno, ponaro (pollaio), porcile e orto, con tutte le sue abentie e pertinentie. Nel contratto del 1719, ma anche in quello del 1751, viene aggiunta l'indicazione delle stalle che sono entrate a far parte dei fabbricati rurali, quasi sicuramente in seguito ad una loro recente ricostruzione. Dopo l'accurata elencazione dei canoni e delle onoranze che il colono deve versare nei tempi stabiliti e di cui si tratta in un'altra scheda, ampio spazio è dedicato al tema dei doveri e dei divieti che vengono imposti al conduttore, al quale viene riconosciuta solo qualche piccola concessione. Tra gli obblighi grande rilievo rivestono i viaggi (carrezi) necessari per condurre e portare, a spese ed a rischio del conduttore, i generi del canone di affitto dove e quando gli sarà comandato. A partire dal 1710 si precisa che, per quanto concerne il vino condotto alla casa dei padroni a Treviso, il pagamento del dazio alla porta della città spetti al padrone. Il colono deve inoltre condurre a sue spese tutti i materiali (calzina, sabbia, pietre, sassi, coppi, ferramenti, legnami di ogni sorte) ogni volta che sarebbe necessario restaurare o accomodare i fabbricati ed i muri di ogni tipo esistenti nel luogo di Caerano; ma deve anche essere pronto a condurre la carretta o il carro a San Zenone o a Treviso o in qualsiasi altro luogo dove occorra (solo dal 1719 si precisa che questo luogo debba però essere vicino). Il conduttore deve "bruscare" (potare) ogni anno, a tempo debito, a sue spese le pergole dell'orto, le due piantate e gli alberi da frutto che esistono nel brolo. Deve zappare il terreno attorno alle piante ogni qual volta che li sarà comandato ed eliminare le erbacce. Deve governare e sistemare nelle teze il fieno e l'arziva (erba che rispunta dopo il primo taglio) del cortivo e del brolo. Dal 1719 in poi viene data la concessione al colono di poter utilizzare il pascolo del brolo dopo segata l'arziva e a tempi propri. Il lavoratore deve poi provvedere a collocare nei punti dove mancano le nuove piantine di vite che gli vengono consegnate dal padrone. Nel 1709 e nel 1756 si prevede espressamente l'obbligo per il colono di impiantare ogni anno 300 nuove barbatelle (piantini), di zapparle e di coltivarle bene; nel caso che non fossero tutte necessarie, ai conduttori è concesso di poter vendere quelle in soprannumero. Il conduttore deve impiantare a sue spese talponi (pioppi), morari (gelsi), salghari (salici), stroppari (salici giunchi, dai rami particolarmente flessibili, usati per produrre legacci) nel posto adatto; deve effettuare il periodico espurgo dei fossi e scavarne di nuovi, scavare i bacini di raccolta dell'acqua in eccesso, eseguire la colmatura del campo per facilitare il deflusso dell'acqua. In sintesi egli deve ben governare, scavinar , terrazzar , megliorar non peggiorar la possessione come s'aspetta buoni e diligenti coloni. Come si vede, nei contratti d'affitto imposti ai contadini scelti dai di Rovero, l'elenco dei doveri è piuttosto nutrito e gli interessi garantiti sono soprattutto quelli dei padroni. Le condizioni contrattuali si preoccupano poi di impedire che i coloni si avvantaggino di qualche particolare situazione, imponendo una sfilza di divieti. Il conduttore non deve assolutamente tagliare, cavar alberi di qualsiasi tipo, senza licenza del locatore o del suo agente; in ogni caso, una volta ottenuto l'assenso, deve poi condurre la metà delle legne, ben impassate (accatastate), all'abitazione del locatore. Gli è vietato donare o vendere sotto qualsiasi pretesto fieni, herbe, paglie, strami, lettami, ma tutto deve essere consumato nella possessione medesima. L'ultimo anno della locazione le cose suddette devono restare nella possessione a beneficio dei nuovi coloni conforme l'uso e il praticato. A partire dal contratto fatto nel 1710 si aggiunge la proibizione di lasciare pradar le piantate giovini, cioè di lasciare che il prato invada lo spazio riservato ai filari di viti. In sintesi, nei contratti vengono proibite le tante furbizie utilizzate dai contadini per rifornirsi di legna da ardere, oppure di erbe, ramaglie e fogliame per servire e nutrire gli animali, tutte cose che dai padroni vengono considerate a discapito dell'economia aziendale. In calce ad ogni documento i conduttori promettono di non contravvenire, ma di mantenere puntualmente tutte le disposizioni contenute nel contratto, facendo solenne obbligazione di tutti i loro beni. I testi dei contratti vengono infine sottoscritti dalle parti alla presenza di due testimoni, in modo da renderli legalmente vincolanti. |
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